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Legge 17/02/1992 n. 1792. Per la determinazione del corrispettivo riconoscibile alle co- operative edilizie a proprietà indivisa o loro sezioni soci per le acquisizioni di cui al comma 1 si applicano massimali periodicamente determinati ai sensi della lettera n) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978 n. 457, e successive modificazioni, vigenti al momento dell'atto di trasferimento in proprietà integrata con i coefficienti di vetustà di cui all'articolo 20 della legge 27 luglio 1978 n. 392. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle iniziative in corso. Capo VII Norme finali e transitorie Art. 20 - Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi e sopravvenuti motivi e comunque quando siano decorsi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto. 2. In tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso. Art. 21 - Interpretazione autentica. 1. I limiti di reddito di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge 5 agosto 1978 n. 457, come modificato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25, sono quelli vigenti al momento dell'assegnazione, nel caso di cooperative, o della stipulazione di atto preliminare d'acquisto con data certa, negli altri casi o dell'acquisto degli alloggi. 2. I requisiti soggettivi e tutte le altre condizioni previste dall'articolo 18 della legge 5 agosto 1978 n. 457, e successive modificazioni, che devono essere posseduti dai soci di cooperative edilizie a proprietà individuale e indivisa, devono intendersi riferiti ai soli assegnatari degli alloggi realizzati in attuazione dei programmi finanziati a norma della medesima legge n. 457 del 1978. Art. 22 - Disposizioni per l'attuazione dei programmi. 1. L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni, è esteso a tutti i comuni. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 1995. 2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purché destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso gli interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, e successive modificazioni. Art. 23 - Abrogazione e sostituzione di norme. 1. E’ abogato l'articolo 3 della legge 29 settembre 1964 n. 847, così come sostituito dall'articolo 43 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. 2. Sono abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo, diciasettesimo, diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. 3. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti". 4. Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 8, comma primo, del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982 n. 94, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. 5. Il comma secondo dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978 n. 457, è sostituito dal seguente: "L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad essere corri- sposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi delle disposizioni vigenti". 6. Il termine previsto dall'articolo 8, comma terzo, della legge 28 gennaio 1977 n. 10, come successivamente prorogato dal decreto- legge 29 dicembre 1987 n. 534, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge, 29 febbraio 1988 n. 47, è soppresso. Art. 24 - Relazione sullo stato di attuazione. 1. Le regioni trasmettono al segretario generale del CER una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale, con particolare riferimento all'utilizzazione dei finanziamenti, secondo apposito schema predisposto dal segretario generale del CER entro sei mesi dal ricevimento dello stesso. 2. Trascorso il termine di cui al comma 1, le regioni inadempienti sono escluse dalla ripartizione dei finanziamenti di cui alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato. Data a Roma, addì 17 febbraio 1992 COSSIGA Presidente del Consiglio dei Ministri: Andreottii Ministro dei lavori pubblici: Prandini Visto, il Guardasigilli: Martelli |
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